Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n. 03/10 GAS

22 Aprile 2010

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO

CIRCOLARE N. 3/10 GAS

Deliberazione dell’Autorità ARG/gas n. 211/09

 

Con la deliberazione ARG/gas 159/08, l’Autorità ha istituito la componente tariffaria GS, espressa in centesimi di euro/standard metro cubo, che le imprese di distribuzione del gas devono applicare alla propria clientela e il cui gettito alimenta il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio (Conto GS).

Le relative risorse sono destinate alla gestione dei meccanismi di  tutela verso i medesimi clienti in stato di disagio.

Fino al 31 dicembre 2009 tale componente è stata posta pari a € 0.

 

Con la deliberazione ARG/gas 211/09, l’Autorità ha stabilito il valore della componente GS pari a 0,2270 centesimi di euro/Sm3, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

           

Analogamente a quanto già avviene per le altre componenti tariffarie (RE, RS, UG1 e UG2), il gettito derivante dall’applicazione della componente GS deve essere versato dalle imprese distributrici alla Cassa entro 60 gg. dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo.

 

Con la deliberazione ARG/gas 88/09, l’Autorità ha pubblicato le modalità applicative inerenti il regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e ha stabilito che:

·        entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:

Ø     il gettito derivante dall’applicazione della componente Gs di cui al comma 35.3 lettera d), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo:

Ø     le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09.

·        qualora la differenza di cui al comma precedente risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.

 

 

 

 

Al fine di consentire alle imprese di fornire una adeguata dimostrazione degli importi che dovranno essere versati in argomento, si rende disponibile, in allegato, un modello appositamente predisposto in base ai principali  elementi che concorrono alla formazione degli importi dovuti.

A riguardo, si raccomanda di predisporre un dettagliato resoconto delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in stato di disagio in quanto, a richiesta della Cassa, dovranno essere forniti i relativi elementi di dettaglio.

I versamenti bimestrali dovranno essere effettuati a favore della Cassa Conguaglio, come di consueto tramite il Monte dei Paschi di Siena, sul conto corrente bancario di cui in appresso:

CODICE IBAN:     IT 80 U 01030 03200 000005655722

Entro la medesima scadenza fissata per i versamenti il modello in allegato, opportunamente compilato e firmato dal Legale rappresentante, dovrà essere inviato alla Cassa.

 

In proposito, si rappresenta che è in corso di ultimazione l’attivazione di un data entry che consentirà a ciascun impresa di fornire alla Cassa le proprie dichiarazioni direttamente on-line e, non appena possibile, verranno comunicate le necessarie informazioni.

Qualora tale possibilità non fosse disponibile in tempo utile, i modelli richiamati dovranno essere inviati per via postale, al seguente indirizzo

 

Cassa Conguaglio per il settore elettrico

Ufficio Proventi e Contributi

Via Cesare Beccaria, 94-96

00196 ROMA

fax : 06 360 062 64

 

In alternativa, gli stessi modelli (in formato pdf) potranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica:

scalia.rosalia@ccse.cc

 

 

Con l’occasione, alla luce delle segnalazioni pervenute da numerose imprese, si chiarisce che per ogni bimestre solare gli importi  che devono essere versati alla Cassa e dichiarati attraverso i corrispondenti modelli dimostrativi, (componenti RE, RS, UG1, UG2, GS), devono essere riferiti a tutte le partite che risultano fatturate dal primo all’ultimo giorno di ciascun bimestre solare.

 

 

Qualora tali partite comprendano anche competenze di bimestri diversi da quello in esame,  dovranno essere compilati più modelli che, pur riferendosi al medesimo bimestre di fatturazione, saranno differenziati in base al bimestre di competenza.

 

Gli uffici della Cassa sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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