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CIRCOLARE N. 15/2019/GAS

30 Maggio 2019

Inquadramento normativo e finalità

L’art. 12ter del TIVG (Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane) istituisce, a partire dall’anno 2016, il Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica che prevede la reintegrazione del differenziale di costo tra lo sconto applicato agli utenti finali per il passaggio alla bolletta elettronica ai sensi dell’art. 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com ed il costo evitato conseguito dall’operatore per l’emissione delle bollette in formato cartaceo.

L’art.12ter.6 del TIVG prevede che la partecipazione dei soggetti interessati a tale meccanismo incentivante avvenga mediante presentazione di apposita istanza di partecipazione utilizzando la modulistica che CSEA mette a disposizione entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello oggetto di reintegrazione.

Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione, relativamente all’anno 2018, al suddetto meccanismo.

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Entro il 31 luglio 2019 gli esercenti la vendita che intendono presentare istanza (con riferimento all’anno 2018) dovranno trasmettere alla CSEA, tramite PEC all’indirizzo gas@pec.csea.it, quanto di seguito indicato:

  1. il file di raccolta dati e calcolo, riportato in allegato in formato Excel, completato con i dati richiesti (All. 1);
  2. Istanza di partecipazione al “Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta elettronica” (All.2) con la quale viene attestata la veridicità dei dati dichiarati, a firma del legale rappresentante della società esercente il servizio di maggior tutela, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante ;
  3. la stampa di tutti i fogli del file excel utilizzato per la raccolta dati e calcolo firmati del legale rappresentante della società.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Come stabilito dall’art. 12ter.6 lettera c) del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascun esercente.

Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, a valere sul conto di cui all’art 80 della RTDG “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al  dettaglio  gas”.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare:

  • Giorgio Zoppo (Tel. +39 06 32101356; indirizzo e-mail: giorgio.zoppo@csea.it);
  • Chiara Della Corte (Tel. +39 0632101328; indirizzo e-mail: chiara.dellacorte@csea.it).

 

 

Il Direttore generale

Enrico Antognazza

Schema modello e riepilogativo bolletta elettronica 2018

Istanza di partecipazione al Meccanismo incentivante maggiore diffusione bolletta elettrica

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