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CIRCOLARE N. 18/2018/GAS

18 Giugno 2018

Inquadramento normativo e finalità

Il meccanismo prevede la reintegrazione del differenziale di costo tra lo sconto applicato agli utenti finali per il passaggio alla bolletta elettronica ai sensi dell’art. 13, comma 6 dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com e il costo evitato conseguito dall’operatore per l’emissione delle bollette in formato cartaceo.

La prima annualità di applicazione del meccanismo è relativa all’anno 2016 e la partecipazione al meccanismo incentivante, in base a quanto stabilito dall’art. 12ter del TIVG, è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla CSEA (v. circolare Cassa N.18/2017/GAS).

Con la presente circolare si provvede, quindi, alla pubblicazione della modulistica finalizzata alla partecipazione al suddetto meccanismo.

Modalità di trasmissione dati alla CSEA

Entro il 31 luglio 2018 gli esercenti il servizio di vendita gas che intendono presentare istanza (con riferimento all’anno 2017) dovranno trasmettere alla CSEA, tramite PEC all’indirizzo gas@pec.csea.it, quanto di seguito indicato:

  1. il file di raccolta dati e calcolo, riportato in allegato in formato Excel, completato con i dati richiesti (All. 1);
  2. la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 (come da fac-simile in allegato) con la quale viene attestata la veridicità dei dati dichiarati, a firma del legale rappresentante della società esercente il servizio di maggior tutela, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (All. 2);
  3. la stampa di tutti i fogli del file excel utilizzato per la raccolta dati e calcolo firmati del legale rappresentante della società.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Come stabilito dall’art. 12ter.6 del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante.

Entro il mese successivo la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente la vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art 80.2 del RTDG “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al  dettaglio  gas”.

Contatti

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il referente dell’Ufficio settore Gas:

Rosalia Scalia (Tel. +39 06 32101349; indirizzo e-mail: rosalia.scalia@csea.it)

 

 

Il Direttore generale

 Enrico Antognazza

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