Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare N.33/2014/GAS

15 Dicembre 2014

Perequazione specifica della morosità

L’art. 43.1, del TIVG come modificato dalle deliberazioni dell’AEEGSI 352/2012/R/gas, 540/2012/R/gas e 25/2013/R/gas dispone che, con riferimento a ciascun periodo di perequazione p, ciascuna impresa di distribuzione che eroga il servizio di default, ovvero società di vendita che abbia svolto suddetto servizio in qualità di fornitore transitorio (FTD), partecipi alla perequazione specifica della morosità con riferimento agli oneri sostenuti relativamente a fatture emesse da almeno 12 (dodici) mesi.

Al fine di quantificare gli ammontari di perequazione specifica della morosità relativi al periodo febbraio 2013 – maggio 2013, ciascuna società dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, il file allegato.

Scadenze:

  • 9 gennaio 2015: invio formale dei dati da parte delle imprese a Cassa;
  • 31 gennaio 2015: comunicazione da parte di Cassa dei risultati di perequazione;
  • 28 febbraio 2015: versamento dalle imprese a Cassa degli importi eventualmente dovuti. La Cassa provvede ad effettuare i versamenti entro il medesimo termine.

L’invio dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.ccse.cc e per conoscenza agli indirizzi: mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc.

Alla PEC dovrà essere allegata una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75 del medesimo DPR. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.

Unitamente alle informazioni contenute nel file allegato e all’autocertificazione di veridicità dei dati inviati, dovrà essere trasmessa alla Cassa una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società, indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste dal TIU. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio e dei conti annuali separati di cui al TIU.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356).

Il Direttore Generale
  Alfredo Macchiati

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