Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 5/10 GAS

2 Dicembre 2010

 

CIRCOLARE N. 5 /10 GAS
 
Deliberazione dell’Autorità ARG/Gas 79/10 – disposizioni per l’estensione dell’assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali o di reti di trasporto fino al 31 dicembre 2013
 
 
Per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2007, con la delibera n. 152/03, l’Autorità ha emanato disposizioni per l’assicurazione dei clienti finali civili del gas, affidando al Cig (Comitato italiano gas) i compiti e le azioni relative alla stipula e alla gestione del contratto di assicurazione e stabilendo il corrispettivo annuo per ogni cliente finale civile in misura pari a € 0,40, salvo i casi diversamente ed espressamente regolati negli art. 7.4 e 8.6 della stessa delibera 152/03.
Con la deliberazione n. 277/05, l’Autorità ha esteso tale adempimento anche alle imprese di trasporto gas, fino al 30 settembre 2010.
 
Per il periodo dal 1° ottobre 2010 al 31 dicembre 2013, con la deliberazione ARG/gas 79/10, l’Autorità ha innovato la disciplina stabilita in tema di assicurazione dei clienti finali civili del gas, e ha abrogato la precedente deliberazione n. 152/03.
In particolare, la nuova disciplina prevede che a partire dall’anno 2011, ciascuna impresa distributrice e di trasporto:
·      entro il 15 febbraio di ogni anno:
– determinano il numero di clienti finali civili allacciati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
– calcolano gli importi da addebitare agli utenti del servizio di distribuzione e trasporto;
– comunicano tali informazioni alla Cassa:
·      entro il 1 marzo di ogni anno, addebitano gli importi di cui al precedente alinea agli utenti interessati;
·      entro il 30 aprile di ogni anno versano alla Cassa gli importi calcolati.
 
Il corrispettivo annuo per ciascuno degli anni 2011 – 2012 – 2013, è pari a 0,70 euro per cliente finale civile del gas.
 
In relazione a quanto stabilito con la deliberazione ARG/gas 79/10, a seguito delle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, l’Autorità, con lettera dell’8 novembre 2010 inviata sia alle stesse associazioni che alla Cassa, ha chiarito che nel calcolo del conguaglio da effettuare entro il 15 febbraio 2011 (e versare entro il 30 aprile) deve essere compreso il periodo 30 settembre 2009 – 31 dicembre 2010.
A tal riguardo si informano tutte le imprese interessate che il data entry gas della Cassa è stato aggiornato in base alle nuove disposizioni della deliberazione di cui alla presente circolare.
 
Mediante procedura ad evidenza pubblica, il CIG individua i soggetti con i quali stipulare il contratto di assicurazione e, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 2011, comunica all’Autorità e alla Cassa l’importo dei premi (incluse le imposte) fissati per l’anno in corso.
Il contratto di assicurazione stipulato per il primo anno di applicazione (comunicazione del 31 marzo 2011) è riferito anche al periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2010.
 
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni dettate dalla deliberazione in oggetto, sono riconosciuti a favore del CIG:
a)   fino ad un massimo di 120.000 euro per il periodo tra il 1° ottobre 2010 e il 31 dicembre 2010;
b)   fino ad un massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2011 – 2012 – 2013.
 
Entro il 31 maggio 2011 e, successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, la Cassa eroga a favore del CIG:
a)   i premi di assicurazione per l’anno in corso (comprensivi d’imposte);
b)   gli importi a copertura degli oneri prima citati.
 
Entro il 31 marzo 2011 di ogni anno a partire dal 2012, la Cassa trasmette all’AEEG, con riferimento all’anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al contraente (CIG), delle somme ricevute dalle imprese distributrici e di trasporto e l’ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre precedente.
 
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