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CIRCOLARE N. 22/2024/GAS

8 Maggio 2024

Versamento delle penalità in relazione alla mancata sostituzione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili con misuratori di tipo smart di cui all’art. 91, comma 2, della RQDG, per gli anni 2020 e 2021

Inquadramento normativo e finalità

Con La sezione V dell’Allegato A alla deliberazione 569/2019/R/gas, e ss.mm.ii. (Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – RQDG) disciplina la performance del servizio di misura del gas naturale.

In particolare, l’articolo 91 della RQDG prevedeva inizialmente, in relazione a ciascun PDR equipaggiato con misuratore tradizionale non accessibile o parzialmente accessibile:

  • al comma 1, l’obbligo da parte dell’impresa distributrice di effettuare almeno una lettura con esito positivo;
  • al comma 2, l’obbligo di sostituire, nell’anno successivo, i misuratori tradizionali parzialmente accessibili o non accessibili con smart meter, nei casi in cui non sia stata garantita la lettura di cui al precedente al precedente punto;
  • al comma 3, l’indicazione che le istallazioni e messe in servizio di cui al precedente punto siano aggiuntive rispetto agli obblighi previsti dall’allegato A alla deliberazione 631/2013/R/gas (messa in servizio dei dispositivi di tipo smart).

Inoltre, l’articolo 92 della RQDG prevedeva che, in caso di mancata sostituzione dei misuratori di cui al all’articolo 91, comma 2, della RQDG, l’impresa distributrice è tenuta al pagamento di una penalità unitaria annua pari a 4 € per ogni misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile non sostituito con misuratore di tipo smart, sul Conto per la qualità dei servizi gas.

La successiva deliberazione 636/2023/R/gas, come confermata dal comunicato dell’Arera del 26 aprile 2024, ha integrato gli articoli 91 e 92 della RQDG in tema di sostituzione di misuratori gas tradizionali non accessibili o parzialmente accessibili con smart meter gas, prevedendo, dal 1° gennaio 2024:

  • all’art. 91, comma 3, della RQDG, l’indicazione che l’impresa non è tenuta all’obbligo di cui al comma 91.2 qualora abbia raggiunto un livello di messa in servizio di smart meter gas di classe G4-G6 pari al 90% nell’anno precedente;
  • all’art. 92, comma 1, della RQDG, la precisazione che l’impresa distributrice è tenuta al pagamento della penalità di cui al medesimo comma, per ogni anno nel quale non è stato rispettato l’obbligo di lettura di cui all’art. 91, comma 1, della RQDG.

Secondo quanto disciplinato all’art.90 della RQDG per il periodo 2020-2025, la presente regolazione si applica a tutte le imprese distributrici del gas naturale con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2019.

Modalità di trasmissione dati e tempistiche

Ai fini della trasmissione delle informazioni utili al calcolo della penalità di cui all’art. 92 della RQDG, la CSEA ha predisposto un modulo di raccolta dati relativo agli anni di competenza 2020 e 2021 (All.1 – Modello penalità di cui all’art.92 RQDG) che le imprese di distribuzione obbligate dovranno trasmettere alla CSEA entro il termine del 10 giugno 2024.

Il suddetto modello, debitamente compilato in tutte le sue parti, dovrà essere trasmesso all’indirizzo PEC gas@pec.csea.it, unitamente ai seguenti allegati:

  • Allegato 2: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un suo delegato munito di apposita procura/delega.
  • Allegato 3: modulo di procura/delega, di conferimento nei necessari poteri, nel pieno rispetto della normativa interna dell’Impresa istante. In luogo del modello di “Procura/delega” potrà essere inviata anche l’eventuale procura notarile rilasciata in favore della persona fisica dichiarante.

A seguito della ricezione delle istanze la CSEA, una volta determinati gli importi delle penalità per ciascuna impresa, provvederà a generare e ad inviare gli avvisi di pagamento a ciascuna impresa utili ai fini del pagamento.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni è possibile contattare il dott. Zagaria Andrea (mail: andrea.zagaria@csea.it – telefono: +39 3666339685) e l’ing. Chiara Della Corte (mail: chiara.dellacorte@csea.it – telefono: +39 3316954904).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

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