Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 24/2024/GAS

31 Maggio 2024

Partecipazione al Meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato – Art. 12ter.6 del TIVG (Delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.) – Anno 2023

Inquadramento normativo e finalità

Il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane di cui alla delibera ARG/gas 64/09 e ss.mm.ii. (di seguito TIVG), all’art 12ter, definisce il meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzata. Detto meccanismo è finalizzato alla reintegrazione del differenziale tra lo sconto applicato ai sensi dell’art. 13, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com ed il costo evitato conseguito.

La partecipazione al meccanismo è consentita ai soli esercenti la vendita che, nel corso di ciascun anno oggetto di reintegrazione, hanno emesso bollette con applicazione dello sconto di cui al suddetto art. 13 comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, nei confronti di una percentuale minima, a, di clienti di cui al comma 2.3, lettere a) e b), definita ai sensi del comma 12ter.3 del TIVG.

La prima annualità di applicazione del maccanismo è relativa al 2016 e la partecipazione al meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta dematerializzata, in base a quanto stabilito dall’art. 12ter.6 del TIVG è consentita previa apposita istanza di partecipazione mediante la modulistica messa a disposizione dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA).

Pertanto, con la presente Circolare la CSEA definisce le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al meccanismo.

Modalità applicative degli adempimenti verso la CSEA

Per consentire l’operatività del meccanismo incentivante, sul Data Entry Gas, la CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell’istanza ed alla raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell’ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente l’attività di vendita.

Ai fini della partecipazione al meccanismo per l’anno oggetto di reintegrazione 2023, come stabilito all’art. 12ter.6 del TIVG, ciascun esercente la vendita che intenda presentare istanza di partecipazione dovrà, attraverso il proprio account sul Data Entry Gas, compilare e sottoscrivere l’apposito modello messo a disposizione nella sezione “Gestione Istanze”, trasmettendo le informazioni di cui al comma 12ter.7 del TIVG, entro il 31 luglio 2024.

Si precisa che le informazioni dovranno essere compilate con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023, tranne dove diversamente indicato.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.

La CSEA, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

Tempistiche

Come stabilito dall’art. 12ter.6 lettera c) del TIVG, entro due mesi dalla presentazione dell’istanza, la CSEA verificherà la sussistenza dei requisiti, di cui al comma 12ter.2 del TIVG, per la partecipazione al meccanismo e definirà l’ammontare di reintegrazione spettante dandone comunicazione all’Autorità ed a ciascun esercente.

Entro il mese successivo a quello di comunicazione, la CSEA liquiderà quanto di spettanza a ciascun esercente l’attività di vendita gas, sulla base del meccanismo incentivante, le relative partite a valere sul conto di cui all’art. 84 del RTDG “Conto per la gradualità della componente di commercializzazione della vendita al dettaglio gas”.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo.

Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di gestione degli atti di cessione del credito si rimanda alla Circolare N. 20/2023/COM del 16/05/2023.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il referente dell’Ufficio Attuazione Regolazione Gas, Ing. Alessandro Torti (indirizzo e-mail: alessandro.torti@csea.it; tel: 335.5771368).

Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti

Previous:
CIRCOLARE N. 22/2024/GAS
Next:
CIRCOLARE N.25/2024/GAS
Close Search Window
Skip to content