Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 13/2020/IDR

17 Marzo 2020

Aggiornamento delle modalità operative sulla base delle quali i gestori provvedono ai versamenti sul Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico (Conto UI3)

 

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA) con la deliberazione 3/2020/R/idr ha aggiornato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI, di cui alla deliberazione 897/2017/R/idr) in coerenza con l’articolo 57-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2020:

  1. la componente tariffaria UI3 per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico, espressa in centesimi di euro per metro cubo, deve essere applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato ubicate sul territorio nazionale che siano diverse da quelle dirette che versano in condizioni di disagio economico sociale o beneficiarie del Reddito di cittadinanza (Rdc) o della Pensione di cittadinanza (Pdc) (art. 2, comma 2.1, lett. a) e b), del TIBSI), come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto, fognatura e depurazione;
  2. la tariffa sociale del servizio idrico integrato di cui all’articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione (art. 6.2 del TIBSI).

In considerazione di ciò, a partire dalla dichiarazione del 1° bimestre 2020, la CSEA ha aggiornato, all’interno del DataEntry idrico, la modulistica relativa alla componente tariffaria UI3. Nello specifico i gestori del servizio idrico che fatturano alle utenze finali servizi erogati a partire dal 1° gennaio 2020, ritrovano nella modulistica le sezioni afferenti ai servizi di fognatura e depurazione ad integrazione del servizio acquedotto già presente.

È stato contestualmente aggiornato il tracciato standard per la richiesta di compensazione delle agevolazioni riconosciute ai sensi del TIBSI da parte dei gestori del servizio idrico, come di seguito dettagliato.

Con riferimento alla compensazione del bonus sociale idrico il gestore del servizio idrico deve dichiarare:

  • utilizzando il campo del Riepilogativo denominato “Totale Bonus Sociale Idrico oggetto di richiesta di compensazione (€)”: l’ammontare del bonus sociale idrico riconosciuto alle utenze domestiche economicamente disagiate o beneficiarie del Rdc o della Pdc fatturato nel bimestre, per il tramite di un file tipo *.csv compilato secondo le specifiche indicate nell’Allegato 1 (tracciato standard) e nell’Allegato 1bis (note tecniche);
  • utilizzando il campo del Riepilogativo denominato “Totale Bonus Sociale Idrico oggetto di restituzione per mancato incasso o revoca (€)”: l’ammontare del bonus sociale idrico oggetto di restituzione alla CSEA per mancato incasso da parte dell’utente (utente indiretto) o revoca dell’agevolazione (utente diretto e indiretto), per il tramite di un file tipo *.csv compilato secondo le specifiche indicate nell’Allegato 2 (tracciato standard) e nell’Allegato 2bis (note tecniche).

Per le dichiarazioni da rendere dal 1° bimestre 2020 e successivi, la modulistica UI3 sarà resa disponibile all’interno del DataEntry idrico a partire dal 1° aprile 2020.

Eventuali richieste di informazioni possono essere inviate all’indirizzo servizio.idrico@csea.it.

 

 

Il Direttore generale

Luigi De Francisci

 

Allegato 1

Allegato 1bis

Allegato 2

Allegato 2bis

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