Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 35/2020/IDR

30 Luglio 2020

Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Autorità o ARERA) con la deliberazione 235/2020/R/idr ha adottato un insieme di misure urgenti al fine di mitigare gli effetti dell'emergenza da COVID-19 sull'equilibrio economico e finanziario delle gestioni del servizio idrico integrato e sulle condizioni di svolgimento delle prestazioni, garantendo la continuità dei servizi essenziali e creando le condizioni per il rilancio della spesa per investimenti.

In particolare, all’art. 8.1 della sopra richiamata deliberazione, l’ARERA stabilisce che l’Ente di governo dell’ambito – in accordo con il pertinente gestore e a fronte di comprovate criticità finanziarie della gestione – può formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) informandone l’Autorità, per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al rinvio della quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario  per la medesima annualità (Rcappr2020,COVID).

Rcappr2020,COVID è la quota parte degli oneri ammissibili a riconoscimento tariffario nel 2020 (relativa a eventuali incrementi del moltiplicatore tariffario J per la medesima annualità), il cui recupero in tariffa è previsto a partire dal 2021 (e comunque non oltre il 2023) ai sensi di quanto disposto al comma 7.2 della deliberazione 235/2020/R/idr.

L’ammissibilità all’anticipazione finanziaria, ai sensi dell’art. 8.2 della delibera 235/2020/idr, è subordinata alle seguenti condizionalità:

  1. assenza di situazioni di scioglimento o di liquidazione del gestore beneficiario, di procedure concorsuali per insolvenza o accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge;
  2. ottemperanza agli obblighi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 580/2019/R/IDR.

Ai sensi degli artt. 8.4 e 8.5 della delibera 235/2020/idr, gli Enti di governo dell’ambito che, per i pertinenti gestori, intendano avvalersi dell’anticipazione devono trasmettere, entro il 30 settembre 2020, la relativa richiesta alla CSEA (informandone l’Autorità), corredata da una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il rispetto delle condizioni di cui all’art. 8.2 (sopra richiamato) e che evidenzi:

  1. lo schema regolatorio selezionato, per la gestione interessata, nell’ambito della matrice di schemi di cui all’articolo 5 dell’MTI-3, ovvero l’eventuale ricorso all’applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all’articolo 31 del’MTI-3;
  2. la valorizzazione della voce Rcappr2020,COVID, nonché le modalità previste per il relativo recupero in tariffa sulla base del piano economico-finanziario approvato dal medesimo Ente di governo per il terzo periodo regolatorio;
  3. il riferimento all’atto o agli atti deliberativi di predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023.

Il riconoscimento dell’anticipazione finanziaria a favore del gestore del SII è subordinata, altresì, alla registrazione all’Anagrafica CSEA e alla corretta e regolare adempienza documentale e contabile agli obblighi previsti dalla normativa di riferimento  in materia di applicazione delle componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, da parte del beneficiario stesso.

Ogni gestore del SII beneficiario dell’anticipazione finanziaria provvede alla restituzione alla CSEA dell’importo anticipato, con due rate di pari importo (in relazione alla quota capitale) con scadenza rispettivamente 31 ottobre 2021 e 30 giugno 2022. Le rate sono maggiorate degli interessi applicati al capitale residuo e calcolati sulla base del tasso di interesse applicato pari a quello ottenuto da CSEA sulle proprie giacenze liquide del proprio Istituto bancario cassiere. Per le annualità 2020 e 2021 il tasso d’interesse applicato sarà pari all’Euribor a sei mesi base 360 maggiorato di uno spread dello 0,81 %. Per l’annualità 2022 si rimanda a successiva ridefinizione del tasso d’interesse dipendente dal nuovo affidamento del servizio di istituto cassiere di CSEA.

A tal proposito la CSEA invita tutti gli Enti di governo dell’ambito che intendano presentare istanza di anticipazione finanziaria – in accordo con il pertinente gestore – a registrarsi all’Anagrafica CSEA a partire dal 11 agosto 2020, secondo le modalità illustrate nell’Allegato 1.

Ai fini di inviare, invece, la documentazione prevista agli artt. 8.2 e 8.5 della delibera 235/2020/idr, a partire dal 1° settembre 2020 sarà possibile accedere alla piattaforma informatica denominata “Anticipazioni finanziarie – Idrico”, accessibile dalla sezione denominata Data Entry disponibile all’interno del sito web di CSEA (https://www.csea.it/). Le informazioni dovranno essere compilate secondo le modalità di cui all’Allegato 2.

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il Dott. Alessandro Di Cori (tel. +39 06 32101359 – indirizzo e-mail alessandro.dicori@csea.it).

 

 

Il Direttore generale

Luigi De Francisci

 

Allegato 1

Allegato 2

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