Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

CIRCOLARE N. 52/2020/IDR

16 Dicembre 2020

Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a favore delle utenze site nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio introdotte dalla deliberazione ARERA 429/2020/R/com

 

L’ARERA, con la deliberazione 429/2020/R/com, ha dato  attuazione alle recenti disposizioni normative recate dall'articolo 57, comma 18, lettera a), del decreto-legge 104/20 disponendo l'introduzione e il riconoscimento, fino al 31 dicembre 2020, di agevolazioni tariffarie a maggior garanzia delle utenze site nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

Le agevolazioni tariffarie, fatti salvi i pagamenti effettuati alla data del 15 agosto 2020, sono riconosciute alle utenze attive alla data del 21 agosto 2017 che:

  • entro il 31 dicembre 2020 presentino al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle agevolazioni in questione, fornendo i documenti di cui all’art. 1.2 della deliberazione 429/2020/R/COM;
  • ai sensi dell’art. 1.1 della deliberazione ARERA 587/2018/R/COM abbiano già dichiarato al gestore del servizio idrico l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con trasmissione agli enti competenti.

Ai sensi dell’art. 3.1 della deliberazione 429/2020/R/com, i minori ricavi per i gestori del servizio idrico derivanti dall’applicazione delle agevolazioni per le utenze site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio sono compensati dalla CSEA.

A tal fine la CSEA ha predisposto un file contenente dei modelli (Allegato 1) tramite i quali i gestori del servizio idrico dovranno rendicontare le informazioni (volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi. L’Allegato 1, debitamente compilato, dovrà accompagnare la richiesta di rimborso (Allegato 2) e dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del gestore del servizio idrico. Si precisa, altresì, che il file (Allegato 1) costituisce autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e che, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 3.4 della deliberazione 429/2020/R/com, i gestori del servizio idrico integrato devono tenere separata evidenza dei minori ricavi, costituirà la base per le eventuali ulteriori attività di controllo che la CSEA riterrà di porre in essere, anche a campione, ai sensi dell’art . 71 del D.P.R. 445/2000.

Gli Allegati 1 e 2 dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2021 a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo acqua@pec.csea.it e contestualmente all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale comunicherà – entro i successivi 15 giorni solari – alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it), il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.

Per ogni ulteriore informazione è possibile inviare una email al seguente indirizzo PEC acqua@pec.csea.it.

 

Il Direttore generale

Bernardo Pizzetti

 

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 2 bis

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