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CIRCOLARE N. 11/2026/IDR

17 Marzo 2026

Disposizioni relative alle compensazioni dei minori ricavi per i gestori del servizio idrico in conseguenza delle agevolazioni di natura tariffaria a sostegno delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio disciplinate dalla deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i.

Aspetti normativi

L’ARERA, con le deliberazioni 3/2026/R/com e 41/2026/R/com, dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2026, delle agevolazioni di natura tariffaria già previste a favore delle utenze relative a immobili inagibili site nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2017. Sono escluse da tale proroga le utenze prive di idoneo misuratore dei consumi.

Nello specifico, la proroga riguarda le agevolazioni disciplinate all’articolo 2.1 della deliberazione 111/2021/R/com e s.m.i. secondo il dettaglio di seguito riportato.

Agevolazioni dal 1° gennaio al 31 marzo 2026

La proroga delle agevolazioni riguarda i soggetti titolari di utenze che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Agevolazioni dal 1° aprile al 31 dicembre 2026

La proroga delle agevolazioni riguarda:

  • i soggetti titolari di utenze attive alla data degli eventi sismici, con consumi pari a zero nell’anno 2025, che abbiano dichiarato, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
  • i soggetti titolari di utenze attive alla data degli eventi sismici, con consumi maggiori di zero nell’anno 2025, che entro il 30 aprile 2021, abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato e che presentino, entro il 31 luglio 2026, ai gestori del SII la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante il permanere dello stato di inagibilità.

Modalità operative e tempistiche degli adempimenti verso la CSEA

L’art. 3.3quater della deliberazione 429/2020/R/com e s.m.i. prevede che i minori ricavi dei gestori del SII derivanti dall’applicazione delle agevolazioni sopra richiamate siano compensati dalla CSEA. In particolare, i gestori del SII che intendano avvalersi della compensazione dei minori ricavi sono tenuti a trasmettere, entro il 31 marzo 2027, apposita istanza contestualmente alla CSEA e all’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente. La CSEA provvederà ad erogare le compensazioni richieste entro 60 giorni dal termine del ricevimento dell’istanza, fatta salva la validazione dell’Ente di governo dell’ambito territorialmente competente.

A tal fine la CSEA ha predisposto due file contenenti dei modelli (Allegato 1 e 2) tramite i quali i gestori del SII dovranno rendicontare – entro il 31 marzo 2027 – le informazioni (utenze, volumi e importi) necessarie per richiedere alla CSEA la compensazione dei minori ricavi per le agevolazioni anche di natura tariffaria riconosciute per l’annualità 2026. Nello specifico:

  • le agevolazioni afferenti al periodo 01/01/2026 – 31/03/2026, dovranno essere rendicontate mediante la compilazione dell’Allegato 1;
  • le agevolazioni afferenti al periodo 01/04/2026 – 31/12/2026, dovranno essere rendicontate mediante la compilazione dell’Allegato 2.

Gli Allegati 1 e/o 2, debitamente compilati, devono essere trasmessi insieme alla richiesta di rimborso (Allegato 3) e alla dichiarazione relativa alla presenza dei misuratori di consumo (Allegato 4). Tutta la documentazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante oppure da un delegato. Nel caso in cui firmi un delegato, oltre agli Allegati 1 e/o 2, 3 e 4, è necessario inviare anche la delega (Allegato 5).

Si precisa inoltre che i file (Allegati 1 e 2) costituiscono autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e rappresentano la base per eventuali attività di controllo che la CSEA potrà effettuare, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R. 445/2000.

Gli Allegati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CSEA acqua@pec.csea.it e, contestualmente, all’Ente di Governo dell’Ambito competente, il quale – entro i successivi 15 giorni solari – comunicherà alla CSEA (all’indirizzo acqua@pec.csea.it) il risultato della validazione dei dati comunicati dal gestore.

Tempistiche di erogazione

Come stabilito dall’art. 3.6 della deliberazione 429/2020/R/com e s.m.i., la CSEA provvederà ad erogare le compensazioni richieste entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione dell’istanza.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati da CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da “Informativa relativa al trattamento dei dati personali per le dichiarazioni Extra Data Entry” di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.

Contatti

Eventuali richieste di informazione possono essere inviate all’indirizzo pec acqua@pec.csea.it.

L’incaricato ad interim delle funzioni
facenti capo al Direttore generale – Direttore DIE
Giuseppe Tribuzi

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