Meccanismo di adeguamento dei costi operativi (art. 21bis del TIV)
Aspetti normativi
Il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: ARERA) per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), all’art. 21bis definisce un meccanismo di adeguamento dei costi operativi tipici dell’attività di commercializzazione (di seguito: Meccanismo) atto alla copertura di ulteriori costi fissi incomprimibili, derivanti dall’uscita dei clienti dal servizio di maggior tutela verso il servizio a tutele graduali.
Possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che rispettino i requisiti stabiliti all’art. 21bis.2 del TIV.
Ai fini della partecipazione al succitato Meccanismo, ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) un’istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni necessarie nelle modalità di seguito definite.
Modalità applicative del Meccanismo
Ciascun esercente la maggior tutela intenzionato a partecipare al Meccanismo è tenuto ad inviare a mezzo pec, all’indirizzo eit@pec.csea.it, la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ai fini della richiesta di partecipazione al meccanismo di adeguamento dei costi operativi – Art. 21bis del TIV, utilizzando l’apposito modulo allegato (Allegato 1), redatto ai sensi della Circolare CSEA 3/2022/COM e ss.mm.ii.;
- attestazione dell’adempimento degli obblighi di separazione contabile (unbundling contabile) di cui al TIUC;
- attestazione del livello dei costi operativi rilevanti (CORY), contenente il dettaglio degli elementi utili alla sua individuazione, considerando le istruzioni fornite da ARERA con Determinazione DIME/MRT/6/2025, redigendo lo sheet “Tab. COR” dell’allegato file excel (Allegato 2);
- relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell’esercente non sia sottoposto a revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell’istanza.
Dal perimetro del Meccanismo in esame sono da escludere i punti di prelievo per i quali è stata già fatta richiesta di reintegro nell’ambito di meccanismi analoghi.
Come stabilito dall’art. 21bis.8, sarà possibile inviare le predette informazioni in una delle seguenti sessioni, a discrezione dell’esercente:
- dal 31 luglio 2025 al 31 ottobre 2025;
- dal 1 novembre 2025 al 31 gennaio 2026.
CSEA, verificata la sussistenza dei requisiti per la partecipazione al Meccanismo, definisce l’ammontare della compensazione spettante, dandone comunicazione all’Autorità e a ciascun esercente, per quanto di propria competenza:
- entro il 30 novembre 2025, qualora l’istanza sia stata inviata entro il primo termine previsto;
- entro il 28 febbraio 2026, qualora l’istanza sia stata inviata entro il secondo termine previsto.
In ogni caso, entro un mese dalle rispettive scadenze, CSEA procederà a liquidare quanto di spettanza a ciascun esercente la maggior tutela a valere sul “Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione” di cui all’art. 23 del Testo Integrato delle disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i regimi tariffari speciali – Settore Elettrico (di seguito: TIPPI).
Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo
Le cessioni del credito in relazione a tale Meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/COM, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati dalla CSEA, in qualità di Titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del meccanismo di cui alla presente Circolare, come da informativa di cui si invita a prendere visione al seguente link https://www.csea.it/privacy-policy/.
Contatti
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell’Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità: Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail alessandro.scipioni@csea.it) e Dario Romano (indirizzo e-mail dario.romano@csea.it).
Il Direttore generale
Bernardo Pizzetti