Al servizio del sistema energetico e ambientale italiano

Circolare n.18/2015/GAS

12 Ottobre 2015

Meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità dei servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale a.t. 2013-2014 e aggiornamento aa.tt. precedenti

La legge n. 239/04 ha istituito il servizio di fornitura di ultima istanza al fine di assicurare la continuità della fornitura a determinate tipologie di clienti finali che restino privi del proprio venditore per mezzo di c.d. “fornitori di ultima istanza” FUI secondo modalità di erogazione del servizio disciplinate dall’Autorità nel TIVG.

Parallelamente, nell’ambito della regolazione del servizio di dispacciamento sulle reti di trasporto e distribuzione, l’Autorità ha istituito il servizio di default trasporto e il servizio di default distribuzione volti a garantire la sicurezza del sistema mediante il bilanciamento dei prelievi sulle reti di trasporto e di distribuzione nei casi in cui il cliente finale resti privo del proprio venditore e non sia possibile attivare il FUI o qualora non sia identificabile l’utente del bilanciamento responsabile dei prelievi presso i punti di interconnessione tra la rete di trasporto e quella di distribuzione.

Tali servizi sono garantiti, da un lato, dal fornitore transitorio del default trasporto (FTT) e dall’UdB fittizio, dall’altro, dal fornitore del servizio di default distribuzione (FDD) a partire dal 1 giugno 2013 e, per il periodo di riferimento 1 febbraio – 31 maggio 2013, dall’impresa di distributore o dal FTD nei casi di SdD pregresso o SdD tardivo.

Nel loro insieme le attività sopra descritte costituiscono i servizi di ultima istanza, la cui disciplina prevede sia specifici meccanismi di reintegrazione degli oneri sostenuti dagli esercenti (FUI, FTT, UdB fittizio, FTD e FDD) in conseguenza alla morosità dei clienti, che meccanismi di perequazione dei ricavi.

Alla Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata affidata dall’Autorità la raccolta delle informazioni necessarie per la quantificazione e la liquidazione degli ammontari dei singoli meccanismi di reintegrazione della morosità.

Con la presente, si mettono quindi a disposizione dei soggetti interessati le modulistiche utili alla prima quantificazione degli ammontari di morosità relative:

• al servizio di fornitura di ultima istanza per l’anno termico 2013-2014
• al secondo periodo di reintegrazione del default trasporto (aprile 2014 – settembre 2014)
• all’ UdB fittizio per il periodo aprile 2013 – settembre 2013
• al c.d. “periodo transitorio” di reintegrazione del default distribuzione (giugno 2013 – settembre 2013)
• al servizio di default distribuzione per l’anno termico 2013-2014.

Le stesse modulistiche prevedono la raccolta dei dati necessari all’aggiornamento delle informazioni trasmesse per i periodi di reintegrazione già oggetto di precedenti istanze, eventualmente integrate ai sensi dei punti 2 e 4 della deliberazione 306/2015/E/gas.

Al fine di quantificare gli ammontari di morosità, ciascun soggetto interessato dovrà trasmettere alla Cassa, debitamente compilato, lo specifico file relativo al servizio di ultima istanza svolto entro il 9 novembre 2015, per il FUI, per il FTD e per il FDD, ed entro il 30 novembre 2015 per l’FTT e l’UdB fittizio.

L’invio delle informazioni dovrà avvenire tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata:

perequazioni@pec.ccse.cc

e per conoscenza agli indirizzi:

mengoli.alberto@ccse.cc e zoppo.giorgio@ccse.cc

Alla PEC dovrà essere allegata:

•  una autocertificazione, a firma del legale rappresentante della società, attestante la veridicità dei dati trasmessi, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art 75. Tale autocertificazione dovrà essere accompagnata da copia del documento d’identità del firmatario in corso di validità.
•  una relazione di una società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società. Tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

Ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 363/2012/R/gas, la Cassa provvederà alla comunicazione degli ammontari di morosità del FTT e dell’UdB fittizio entro il 31 dicembre 2015.

Ai sensi dei commi 31.sexies.4 e 38.4 del TIVG, la Cassa provvederà, altresì, alla comunicazione degli ammontari di morosità del FUI e del FDD entro il 30 novembre 2015.

Per qualsiasi informazione di tipo procedurale è possibile contattare l’Ing. Alberto Mengoli (indirizzo mail: mengoli.alberto@ccse.cc; tel. 06-32101336) e l’Ing. Giorgio Zoppo (indirizzo mail: zoppo.giorgio@ccse.cc; tel. 06-32101356).

                                                                                               Il Direttore Generale

                                                                                              Andrea Ripa di Meana

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